Previste nuove aree e siti non idonei all’installazione di fonti rinnovabili. Disciplinate inoltre le prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti fino a 60 Kw (minieolico)
“Assicurare la tutela dei beni paesaggistici presenti nel territorio regionale, nonché conciliare le
politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili”: è lo scopo delle modifiche approvate oggi dal Consiglio regionale a maggioranza (con 15 voti favorevoli di Pd, Pp, M5s, Udc, Gm, Psi e 1 astensione del Pdl-Fi) ad alcune norme della legge regionale n. 8/2012 (“Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili”) e della legge regionale n. 54/2015 (“Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del Dm. 10.09.2010”).
Previste nuove aree e siti noi idonei all’installazione di fonti rinnovabili, che si aggiungono a quelli già previsti dalla legge regionale n. 54/2015. Integrati anche i criteri concernenti il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili da 0 ad 1 Mw. Quanto alle procedure autorizzative, si è deciso di restringere l’utilizzo della procedura abilitativa semplificata (Pas) agli impianti fino a 200 Kw. Inoltre, sono stati definiti i limiti all’utilizzo della Pas, sia per gli impianti fotovoltaici che per quelli eolici. Disciplinate, altresì, le prescrizioni in merito agli impianti con potenza minore ai limiti stabiliti dalla tabella A dell’articolo 12 comma 5 del Decreto legislativo 387/2003 (60 Kw, minieolico). Le nuove norme (emendamento Romaniello, Perrino, Leggieri, modificato su proposta dell’assessore Pietrantuono) “si applicano a tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”.
L'Assessore Pietrantuono nel suo intervento ha evidenziato il lungo lavoro che aveva portato alla creazione della legge regionale n54 del 2015, una legge di "straordinaria importanza" complementare e punto di partenza anche per la dotazione del piano Paesaggistico regionale, nella quale "i vincoli non devono essere visti come negazioni o restrizioni, ma come regole per la tutela del territorio".
Per quanto concerne la sentenza del Tar in merito alla delibera di Giunta n.175, l' Assessore ribadisce che il ricorso al Consiglio di Stato non è una semplice copertura, ma un ricorso vero e convinto.
“Assicurare la tutela dei beni paesaggistici presenti nel territorio regionale, nonché conciliare le
politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili”: è lo scopo delle modifiche approvate oggi dal Consiglio regionale a maggioranza (con 15 voti favorevoli di Pd, Pp, M5s, Udc, Gm, Psi e 1 astensione del Pdl-Fi) ad alcune norme della legge regionale n. 8/2012 (“Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili”) e della legge regionale n. 54/2015 (“Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del Dm. 10.09.2010”).
Previste nuove aree e siti noi idonei all’installazione di fonti rinnovabili, che si aggiungono a quelli già previsti dalla legge regionale n. 54/2015. Integrati anche i criteri concernenti il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili da 0 ad 1 Mw. Quanto alle procedure autorizzative, si è deciso di restringere l’utilizzo della procedura abilitativa semplificata (Pas) agli impianti fino a 200 Kw. Inoltre, sono stati definiti i limiti all’utilizzo della Pas, sia per gli impianti fotovoltaici che per quelli eolici. Disciplinate, altresì, le prescrizioni in merito agli impianti con potenza minore ai limiti stabiliti dalla tabella A dell’articolo 12 comma 5 del Decreto legislativo 387/2003 (60 Kw, minieolico). Le nuove norme (emendamento Romaniello, Perrino, Leggieri, modificato su proposta dell’assessore Pietrantuono) “si applicano a tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”.
L'Assessore Pietrantuono nel suo intervento ha evidenziato il lungo lavoro che aveva portato alla creazione della legge regionale n54 del 2015, una legge di "straordinaria importanza" complementare e punto di partenza anche per la dotazione del piano Paesaggistico regionale, nella quale "i vincoli non devono essere visti come negazioni o restrizioni, ma come regole per la tutela del territorio".
Per quanto concerne la sentenza del Tar in merito alla delibera di Giunta n.175, l' Assessore ribadisce che il ricorso al Consiglio di Stato non è una semplice copertura, ma un ricorso vero e convinto.
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